Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-POLITICO CULTURALE “TerradiConfine”
Art.1 – Denominazione e caratteri generali
E’ costituita in via A. C. De Meis 231, Napoli l’ Associazione socio-politico culturale denominata “TerradiConfine” .
L’Associazione ha come scopo la promozione di attività e progetti in ambito sociale, politico e culturale, con particolare attenzione alle tematiche giovanili.
L’ Associazione nasce dall’esigenza di promuovere lo sviluppo della periferia orientale di Napoli, e di promuoverne il ruolo di tramite tra la città ed il territorio circostante.
L’Associazione non persegue fini di lucro (No- Profit) e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione, eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per il conseguimento di fini istituzionali.
Durante la vita dell’ Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’ adesione ad essa è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive
E’ caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati.
L’ Associazione è di carattere apartitico.
L’ Associazione in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L’Associazione è ispirata al principio della democrazia, alla tutela, alla salvaguardia, e alla valorizzazione del proprio patrimonio associativo, che costituiscono gli elementi fondanti dell’ Associazione stessa.
L’ Associazione sostiene e tutela l’autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L’ Associazione sostiene l’idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
Art.2 – Scopi
L’Associazione si propone di:
a) promuovere la diffusione della cultura e dell’arte in tutte le sue forme, tramite l’organizzazione di manifestazioni, laboratori, rassegne, dibattiti, mostre, e qualunque altra attività di promozione culturale diffusa nonché attraverso la valorizzazione di luoghi e spazi che consentano la socializzazione e la libera fruizione dei mezzi di diffusione della cultura;
b) essere un punto di riferimento per la risoluzione delle problematiche giovanili con specifica attenzione all’istruzione,alla valorizzazione dei mezzi di espressione giovanili, allo sport dilettantistico;
c) prendere parte attiva in un processo di educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d) promuovere attività sportive e ricreative attraverso l’ organizzazione di occasioni ludiche, sportive, e di socialità;
e) affermare la cultura della legalità e la lotta alle mafie, alla criminalità organizzata e agli abusi di potere;
f) impegnarsi nella tutela dei diritti civili, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, dei giovani e degli anziani;
g) impegnarsi nell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
h) promuovere politiche di sostegno delle persone diversamente abili;
i) valorizzare il patrimonio ambientale ed artistico del territorio;
j) farsi portavoce di una cultura dell’integrazione, promuovendo dialogo e scambi culturali con le minoranze etniche, linguistiche e religiose e favorendo la progettazione di una società aperta e multiculturale, che individui nell’immigrazione e nell’intercultura una risorsa per la comunità;
k) diffondere la cultura non violenta e pacifista ricercando la soluzione non violenta dei conflitti di ogni natura;
l) diffondere la cultura della convivenza civile e delle pari opportunità, combattendo in ogni campo fenomeni come il razzismo, l’intolleranza, il disagio sociale e l’emarginazione;
m) difendere e salvaguardare la natura e l’ ambiente;
n) promuovere il volontariato e la beneficenza intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- o) collaborare con Enti e Istituzioni che condividano i valori e le finalità dell’Associazione;
p) farsi portavoce presso le Istituzioni delle esigenze e delle problematiche della cittadinanza.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze sociali, politiche, e culturali di tipo formativo e ricreativo sono settori di intervento della Associazione.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda d’ammissione
Possono aderire all’ Associazione, associazioni e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto.
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda d’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio il cui giudizio deve sempre essere motivato e ratificato dall’ Assemblea Generale dei Soci.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e dell’elettorato attivo e passivo.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dall’ Associazione e la sede sociale.
Gli associati hanno diritto a:
- concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo dell’Associazione;
- eleggere gli organismi sociali, ed essere eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi sociali;
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 6 – Decadenza della qualifica di socio
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- Decesso del socio o di scioglimento dell’associazione;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Dimissione volontaria;
- Morosità protrattasi per un periodo tale da essere considerato oggetto di radiazione;
- Diffamazione nei confronti dell’ associazione;
- Divulgazione di informazioni riservate dell’ associazione;
- Condanna penale in via definitiva;
- Assenze immotivate tali da nuocere il buon andamento del sodalizio;
- Falsificazione di atti personali e dell’associazione;
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Gli organismi sociali
Gli organismi sociali sono:
- L’ Assemblea generale dei soci
- Il Consiglio
- Il Presidente
Art. 8 – L’ Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa ha il compito di:
- Giudicare la domanda di ammissione all’ Associazione;
- Discutere ed approvare il programma generale dell’ Associazione;
- Discutere ed approvare i Regolamenti;
- Discutere ed approvare le proposte di modifica dello statuto;
- Discutere e approvare il programma annuale di attività;
- Discutere ed approvare il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e finanziario (o l’eventuale bilancio consuntivo) nonché eventuali variazioni di bilancio;
- Discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale;
- Eleggere il Presidente;
- Eleggere il Consiglio.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’ Assemblea Generale dei Soci è compito del Consiglio.
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Il carattere sociale dell’ Assemblea è di tipo deliberativo.
Art. 9 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’ assemblea straordinaria delibera solo sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell’associazione.
Art. 10 – Validità assemblare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 11 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio può rappresentare in assemblea e nel Consiglio, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
La delega scritta deve essere conforme ai specifici punti all’ordine del giorno preposti nella convocazione degli organismi sociali.
Art.12 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Dirige l’ Associazione per delega dell’ Assemblea Generale dei Soci.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi. E’ membro di diritto del Consiglio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al vice Presidente fino alla nuova elezione del Presidente.
La carica di Presidente e di Vicepresidente dell’ Associazione è incompatibile con cariche politiche ed istituzionali.
Art. 13 – Il Consiglio
Il Consiglio è composto da un numero massimo di sette membri e nel proprio ambito nomina il vice presidente e nell’ambito dell’ associazione, tra i soci non facenti parte del Consiglio, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza . Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera è rinviata al seguente Consiglio, in caso di rinnovata parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente oppure sotto richiesta di tre Consiglieri.
Ha il compito di:
- Giudicare la domanda di ammissione all’ Associazione;
- Eleggere il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- Redigere il programma generale dell’ Associazione;
- Redigere i Regolamenti;
- Redigere le proposte di modifica dello statuto;
- Redigere il programma annuale di attività;
- Redigere il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e finanziario (o l’eventuale bilancio consuntivo) nonché eventuali variazioni di bilancio;
- Redigere il piano di Tesseramento sociale annuale;
- Convocare l’ Assemblea Generale dei Soci.
Il carattere sociale del Consiglio è di tipo propositivo.
Art. 14 – Il Segretario
Il Segretario del Consiglio redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Art. 15 – Il Tesoriere
Il Tesoriere dell’ Associazione si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio.
Art.16 – Elezione organismi sociali
L’elezione degli organismi sociali ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 17 – Anno Sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
Il primo anno sociale avrà inizio dal giorno di registrazione dell’ Associazione e terminerà il 31 Dicembre dell’anno 2008.
Art. 18 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dagli organi sociali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Art. 19 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art 20 – Norme finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

